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SISTEMA SANITARIO DELLA SARDEGNA
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Il controllo del flusso informativo inerente le relazioni annuali di cui all’art. 9, c. 1, della L. 257/92

Tali relazioni annuali devono riportare i tipi e i quantitativi di amianto oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica, le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni ad amianto a cui sono stati sottoposti, le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

Le Imprese devono trasmettere (entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento) le relazioni di cui all’art. 9, c. 1, della L. 257/92 agli SPreSAL dell’ATS Sardegna territorialmente competenti (che verificano il rispetto dell’obbligo di presentazione, da parte delle Imprese, e la completezza/correttezza dei contenuti delle medesime), all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.

Oltre alla verifica del rispetto dell’obbligo di presentazione, da parte delle Imprese, e della completezza/correttezza dei contenuti delle medesime, i relativi dati vengono imputati in un data-base, elaborati, aggregati e trasmessi a livello interregionale/nazionale.

In linea con quanto previsto dal Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 (adottato con DGR n. 30/21 del 16.06.2015), dal Piano Regionale Amianto (approvato con DGR n. 66/29 del 23.12.2015) e dall’Accordo Rep. Atti n. 5 sancito dalla Conferenza Unificata in data 20.01.2016, è stato realizzato dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, il Portale Amianto che semplifica l’assolvimento degli adempimenti a carico delle imprese e consente alle medesime di ottemperare on line (oltre che agli adempimenti relativi alle presentazione di notifiche e di Piani di lavoro ex artt. 250 e 256 del D.Lgs. 81/08) anche agli adempimenti relativi alla presentazione delle relazioni annuali di cui all’art. 9, c. 1, della L. 257/92. L’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, in ottemperanza a quanto previsto dal summenzionato Accordo, provvede, entro il 31 maggio di ciascun anno, a trasmettere al Ministero della Salute, le informazioni (elaborate e aggregate) contenute in tali relazioni.

Portale Amianto

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Informazione a cura dell'Urp della Sanità

ultimo aggiornamento 8 aprile 2019