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SISTEMA SANITARIO DELLA SARDEGNA
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Esenzione per reddito e per età

Il decreto del 11 dicembre 2009, "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria", definisce le modalità di riconoscimento del diritto all’esenzione per motivi di reddito nell’ambito delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale e introduce una nuova modalità per l’autocertificazione rimandando ad un successivo decreto le regole per gli accertamenti delle autocertificazioni.

Il decreto fa riferimento all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, che sancisce le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

L'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali sulla base del reddito e/o dell'età è identificata con i seguenti codici:

Codice E01: i cittadini di età inferiore a 6 anni e quelli di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98 annui;
Codice E02: i disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con un reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 elevato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico;
Codice E03: i titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico;
Codice E04: i titolari di pensione minima di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 elevato a €11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico;

Ai fini dell'esenzione si intende:
• Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi, al lordo degli oneri deducibili, prodotti dai componenti il nucleo nel corso dell'anno precedente.
• Il nucleo familiare fiscale comprende: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad € 2.840,51 (il reddito da considerare si riferisce all’anno precedente).
• Si considerano disoccupati i soggetti che hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze e che risultano regolarmente iscritti negli elenchi dei Centri per l’impiego.

Il sistema Tessera Sanitaria rende disponibile annualmente l’elenco degli assistiti a cui è stato riconosciuto il diritto all’esenzione sulla base di quanto disposto dal comma 3 del decreto, e ogni singolo cittadino può verificare la presenza del proprio nominativo nel suddetto elenco.

Qualora il cittadino non sia presente e intenda avvalersi del diritto di esenzione, in quanto ritiene di possedere i requisiti, è tenuto a recarsi presso l'ASSL di competenza per autocertificare il diritto e ricevere il certificato di esenzione per il reddito, o può redigere on-line apposita autocertificazione.
Il medico, durante la compilazione della prescrizione su ricettario del Servizio sanitario nazionale di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, verifica su richiesta dell'assistito, se il suo nominativo è presente e rileva l'eventuale codice di esenzione dall’elenco o dal certificato di esenzione rilasciato all’assistito dalla ASSL e lo riporta sulla ricetta.


Consulta i documenti
- Decreto del 11 dicembre 2009

Informazione a cura dell'Urp della Sanità

ultimo aggiornamento 20 giugno 2018