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Chiusura /disattivazione fascicolo sanitario elettronico - chiarimenti

fascicolo sanitario elettronico
CAGLIARI, 13 GENNAIO 2021 - A seguito delle diverse richieste di diniego al trattamento dei dati personali a mezzo del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), nonché alle istanze di cancellazione generalizzata dei dati in esso contenuti, si rinvia ai chiarimenti di cui al comunicato stampa dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali relativamente presunta scadenza dell'11 gennaio 2021 per manifestare l’eventuale opposizione all’inserimento dei propri dati personali nel Fascicolo sanitario elettronico (FSE):

- Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Al riguardo e per quanto concerne le istanze trasmesse alla Regione Autonoma della Sardegna si comunica che le stesse, in ottemperanza alla normativa di riferimento dello stesso FSE e nel rispetto della normativa europea in materia di privacy (GDPR), non possono essere accolte.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico nasce per soddisfare non soltanto esigenze di cura dell’assistito ma è volto anche al perseguimento di finalità di ricerca e di governo, pertanto la sua operatività non può essere rimessa alla sola scelta del singolo assistito.
L’art. 11 del DL 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha infatti determinato la costituzione e l’alimentazione automatica del FSE a prescindere dal consenso dell’interessato/assistito che invece rimane necessario per la consultazione del FSE per finalità di cura, in assenza del quale, anche a seguito dell’alimentazione automatica, nessun documento potrà essere consultato.

D’altro canto anche la normativa europea in materia di privacy stabilisce dei limiti ai diritti dell’interessato di cancellazione dei dati e di opposizione al trattamento. Il diritto alla cancellazione dei dati viene meno qualora il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica ed in particolare per finalità di gestione dei sistemi e servizi sanitari e per la protezione da gravi minacce per la salute a carattere tranfrontaliero (art. 9 par.2 lett. h) ed i) GDPR).

Il diritto di opposizione al trattamento può essere fatto valere, invece, salva l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono, tra gli altri, sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato (art. 21 par. 1 GDPR).

Ne deriva, perciò, che se il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, sopra indicati, non vi è un diritto alla cancellazione e allo stesso modo se il trattamento è necessario per il soddisfacimento di finalità quali ricerca e governo gli interessati non possano opporsi allo stesso.

Ad ogni modo, una volta che l’interessato ha prestato il proprio consenso alla consultazione, rimane salva la possibilità di modificarlo. Pertanto nel caso questo venisse revocato i dati saranno visibili solo all’interessato e trattati in forma anonima solo per finalità di ricerca e governo.

E’ altresì fatta salva la possibilità di modificare il livello di riservatezza del singolo documento in modo tale che l’interessato possa decidere di impedire ad un operatore (medico/farmacista) l’accesso ad un particolare documento. Impostando il livello massimo di riservatezza, il documento verrà oscurato e sarà visibile oltre all’interessato, solo al medico che lo ha prodotto. Allo stesso modo, impostando il massimo livello di riservatezza per le prescrizioni che si vogliono mantenere riservate, è possibile oscurare alcune ricette per impedirne la visualizzazione da sistema ai farmacisti.

Per maggiori dettagli in merito ai trattamenti effettuati nell’ambito del Fascicolo Sanitario Elettronico si rimanda all’informativa ed al portale regionale del FSE della Regione Sardegna

- Fascicolo Sanitario Elettronico

Informazione a cura dell'Urp della Sanità