Logo Regione Autonoma della Sardegna
SISTEMA SANITARIO DELLA SARDEGNA
sardegnasalute  ›  notizie  ›  archivio notizie  ›  modalità di attuazione delle disposizioni dgr n. 23/40...

Modalità di attuazione delle disposizioni DGR n. 23/40 del 22/06/2021

farmacia
La deliberazione di Giunta regionale n. 23/40 del 22/06/2021 ha autorizzato l’esecuzione dei test antigenici rapidi da parte delle farmacie convenzionate, pubbliche e private.
Di seguito sono illustrate le modalità di attuazione delle disposizioni della delibera.


Manifestazione d’interesse da parte delle farmacie
I titolari delle farmacie devono inviare la propria manifestazione d’interesse secondo il modello allegato a questa comunicazione (all. A e all. B), autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei test per la ricerca del virus SARS-COV-2.
I controlli a campione sul possesso dei requisiti dichiarati verranno svolti da ATS.

Le manifestazioni d’interesse, firmate esclusivamente digitalmente dal titolare/direttore responsabile della farmacia, devono essere inviate ai seguenti due indirizzi:
- Direzione generale della Sanità san.dgsan@pec.regione.sardegna.it
- ARES Sardegna protocollo@pec.aressardegna.it

Requisiti richiesti alle farmacie
Le farmacie che si candidano all’esecuzione dei test antigenici per la ricerca del virus SARS-COV-2 devono possedere i requisiti previsti dall’art. 1, comma 418 della legge 30 dicembre 2020, n. 178:
- aperte al pubblico
- dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario
- dotate di spazi atti a garantire la tutela della riservatezza.

Chi può effettuare i test
I test devono essere effettuati da operatori sanitari (art. 9, comma 1, lett. d) del decreto legge 22 aprile 2021).

Quali test possono essere eseguiti
La norma contenuta nell’art. 1, comma 418 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 autorizza le farmacie ad eseguire i test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2.

Se il test viene effettuato ai fini del rilascio delle Certificazioni verdi COVID-19 e del Digital Green Certificate, deve essere tra quelli riconosciuti, individuati dall’art. 9, comma 1, lett. d) del decreto legge 22 aprile 2021:
- d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari.
Allo scopo di offrire test validi ai fini delle Certificazioni verdi COVID-19, si invitano i titolari delle farmacie a consultare sui siti nazionali gli aggiornamenti sui test riconosciuti dall’autorità sanitaria.

Oneri per l’esecuzione dei test per il rilascio delle Certificazioni verdi COVID-19
L’attività in oggetto è eseguita al di fuori di percorsi di sanità pubblica. Non è, dunque, soggetta a prescrizione medica e gli oneri sono a carico della persona che richiede il test, secondo le tariffe definite nella DGR n. 23/40 del 22/06/2021.

Debito informativo e comunicazioni relative agli eventuali adempimenti di sanità pubblica
La sottoscrizione della manifestazione d’interesse impegna i titolari/direttori responsabili delle farmacie ad assolvere al debito informativo relativo agli esiti delle determinazioni COVID-19 tramite la “Piattaforma regionale GCC - Gestione casi e contatti COVID-19”, cui avranno accesso a seguito della profilazione del personale che verrà indicato nella manifestazione d’interesse.
Con il caricamento dell’esito dei test nella Piattaforma regionale GCC si assolve agli obblighi previsti dalla Delib. GR n. 23/40 del 22/06/2021:
- comunicazione dell’esito del test al sistema nazionale TS, attraverso il quale vengono rilasciate le Certificazioni verdi COVID-19;
- comunicazione al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio, il quale visualizzerà gli esiti e porrà in essere le azioni conseguenti in caso di positività;
- debito informativo relativo alle determinazioni COVID-19 secondo il disciplinare dei Flussi informativi sanitari

Le modalità tecniche per l’accesso e l’utilizzo della Piattaforma regionale GCC sono illustrate nell’allegato C.

- DGR n. 23/40 del 22/06/2021 [file.pdf]

- All. A - Manifestazione di interesse farmacie [file.rtf]
- All. B - Modulo richiesta abilitazione GCC farmacie [file.excel]
- All. C - Istruzioni - caricamento esito test antigenici- Medici e Farmacisti [file.pdf]

- Farmacie aderenti al 10 giugno 2022 [file pdf]

Informazione a cura dell'Urp della Sanità

ultimo aggiornamento 16 giugno 2022