Entrato in vigore il 1° gennaio 2004, il Codice in materia di protezione dei dati personali (vedi nota 1) riorganizza e arricchisce la legge 675/96 anche per quanto riguarda l'esercente le professioni sanitarie e gli organismi sanitari. Nello svolgimento delle loro attività, infatti, queste figure e enti professionali trattano le informazioni relative ai propri pazienti (nel caso del medico) e ai pazienti/clienti (nel caso dell'organismo sanitario). Il tipo di dato che viene richiesto e utilizzato è quello relativo alla salute della persona, quindi un’informazione di natura "sensibile". (vedi nota 2)
La persona entra in contatto ad esempio con il medico per la cura della propria salute, e quindi comunica informazioni che lo riguardano in genere delicate e riservate. Da qui la necessità di una particolare tutela di tali dati, che si concretizza attraverso l'adozione di obblighi precisi. Il Codice richiede quindi un adeguamento del medico e del farmacista (ma anche dell'organismo sanitario) nel trattamento dei dati personali. I chiarimenti riguardano soprattutto i seguenti punti:
• notificare il trattamento dei dati al Garante;
• fornire l'informativa all'interessato nel caso si utilizzino i suoi dati personali; (vedi nota 3)
• richiedere il consenso dell’interessato per il trattamento dei suoi dati;
• consentire l'esercizio dei diritti all'interessato;
adottare idonee misure di sicurezza dei dati personali.
In particolare il Capo IV del Codice disciplina le modalità con cui devono essere redatte e gestite le prescrizioni mediche.
Note:
1. D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
2. Per dati sensibili, chiarisce il Codice, "s'intendono dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
3. Art. 13 del D.Lgs. 196/03
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