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La ricetta ministeriale speciale

I medicinali soggetti a prescrizione medica speciale sono i farmaci per i quali sono previste specifiche modalità di distribuzione e prescrizione (vedi nota 1). A stabilirlo è il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (vedi nota 2).

Con l'entrata in vigore della Legge n. 49/2006, l'uso dell'ex ricettario ministeriale speciale a madre-figlia è stato sostituito dal ricettario ministeriale speciale a ricalco. Questo nuovo modello di ricettario è stato emanato ai fini di un più adeguato monitoraggio delle prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il Decreto prevede obblighi specifici sia per il medico che per il farmacista (vedi nota 3).

Norme specifiche riguardano anche la dispensazione dei farmaci analgesici oppiacei per la terapia del dolore severo, la dispensazione del metadone e della buprenorfina per il trattamento della disassuefazione da oppiacei, la dispensazione del flunitrazepam ad uso orale.

Note:
1. Art. 90 del D.Lgs. n. 219/06
2. Approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
3. Art. 43 - 45 del DPR n. 309/90

Documenti correlati
- Il ricettario[file.pdf]
- Adempimenti per il medico[file.pdf]
- Adempimenti per il farmacista [file.pdf]
- Norme specifiche per la dispensazione di alcuni farmaci[file.pdf]