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Raccolta dati radiazioni ionizzanti a scopo medico

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CAGLIARI, 15 NOVEMBRE 2024 - Si informano gli esercenti pubblici, privati accreditati e privati non accreditati di pratiche diagnostiche che impiegano radiazioni ionizzanti a scopo medico che, come comunicato dal Ministero della Salute, dall'11 novembre 2024 è operativo - all’interno dell’applicazione dell'infrastruttura tecnologica NSIS per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie - uno specifico modulo dedicato alla raccolta dei dati concernenti gli indicatori dosimetrici relativi alle esposizioni a radiazioni ionizzanti a scopo medico della popolazione residente.

Dal 31 ottobre 2024 è possibile richiedere le credenziali di accesso al sistema secondo le modalità indicate nel documento informativo pubblicato dal Ministero della Salute [inserire il seguente link cliccabile in corrispondenza delle parole sottolineate: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_6675_0_file.pdf.

Entro sei mesi, a partire dall'11 novembre 2024, i suddetti esercenti pubblici, privati accreditati e privati non accreditati dovranno inserire nel predetto specifico modulo i dati relativi agli indicatori dosimetrici secondo le modalità previste per il primo invio dal Decreto del Ministro della salute del 3 novembre 2023 [inserire il seguente link cliccabile in corrispondenza delle parole sottolineate: https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=98014.

In particolare per detto primo invio dovranno essere inseriti i dati relativi alle indagini radiodiagnostiche effettuate nel 2023 delle seguenti sottocategorie di procedure (indicate nell’art. 7, c. 2, lett. a) del suddetto DM del 3 novembre 2023):

- TC del distretto del cranio (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 87.03)

- TC del torace (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 87.41)

- TC dell’addome-pelvi (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 88.01.06)

- mammografie digitali (riferendosi al solo codice del nomenclatore 87.37.1).

Si evidenzia che nel suddetto invio devono essere considerate anche tutte le prestazioni diagnostiche eseguite in regime di ricovero, ma assimilabili per terminologia ed equivalenza di protocollo alle suddette sotto-categorie.

Si precisa che, come stabilito dall’art. 8 del suddetto DM del 3 novembre 2023:

- l'accuratezza e la validità dei suddetti dati devono essere garantiti attraverso documentati e adeguati programmi di garanzia della qualità, ai quali provvede il responsabile di impianto radiologico e lo specialista in fisica medica secondo le modalità definite nell'art. 163 del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.;

- l’esercente - con i professionisti di cui all’articolo 168 comma 1 del D. Lgs. n. 101/2020 (ossia il responsabile dell’impianto radiologico, il medico specialista, il tecnico sanitario di radiologia medica e lo specialista in fisica medica), ciascuno per le proprie responsabilità come definite in detto decreto legislativo - organizza le attività della radiologia diagnostica e interventistica e della medicina nucleare, affinché sia garantita la raccolta, l’elaborazione e la trasmissione dei dati.

Informazione a cura dell'URP della Sanità