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Latte

formaggio
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/36 del 14/12/2010, ha definito le linee guida regionali dirette a garantire la sicurezza alimentare, a livello di produzione e commercializzazione, del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione, nel pieno rispetto ed applicazione della normativa comunitaria di settore e conformemente all’Intesa tra lo Stato e le Regioni del 20/3/2008. Le stesse sono state successivamente modificate con la DGR n. 53/4 del 29/12/2014.

Le linee guida regionali sono rivolte sia agli operatori del settore alimentare coinvolti nella filiera produttiva lattiero casearia (allevatori e trasformatori), sia alle autorità istituzionalmente deputate a svolgere il controllo ufficiale (servizi veterinari delle ASL); in particolare, le linee guida definiscono le interazioni tra i diversi soggetti a vario titolo corresponsabili della sicurezza alimentare fissando:
- le procedure da adottare per l’esecuzione dei controlli;
- le procedure da impiegare per la notifica delle non conformità del latte rispetto al tenore di germi e di cellule somatiche previsti dalla norma comunitaria;
- le azioni da porre in essere in caso di non conformità, sia a carico dell’azienda zootecnica di produzione del latte, sia a carico degli stabilimenti di trattamento e/o trasformazione.

In particolare, le linee guida regionali prevedono, per quanto concerne le azioni da realizzare in caso di non conformità del latte rispetto al tenore di germi e di cellule somatiche previsti dalla norma comunitaria, che il servizio veterinario della ASL competente sull’azienda di produzione del latte debba, al termine di un periodo di osservazione di tre mesi, adottare un provvedimento relativamente al destino del latte non conforme, consistente, alternativamente:
a) nel divieto alla consegna del latte crudo come latte destinato al consumo umano;
b) nella autorizzazione, previa istanza dell’allevatore, alla consegna del latte crudo agli stabilimenti di trattamento e/o trasformazione, temporanea e transitoria. Detta autorizzazione è concedibile in presenza di specifici requisiti e garanzie e previa predisposizione di un Piano di rientro da parte dell’azienda zootecnica che indichi le misure da intraprendere per il ripristino dei valori normali;
c) nella prescrizione del vincolo alla destinazione del latte per la produzione di formaggi con maturazione superiore a 60 giorni, con conseguente gestione separata del medesimo latte in tutte le fasi, dal trasporto alla trasformazione, qualora sia prevista la deroga ai sensi delle Intese tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome in materia di adattamenti e/o deroghe specifiche.
Con riferimento specifico al precedente punto c), con due determinazioni dirigenziali si è provveduto a recepire, rispettivamente:
1) l’Intesa Stato-Regioni del 23 settembre 2010 (rep. Atti 159/CSR) in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai parametri microbiologici di cui all’allegato III, sezione IX, del Regolamento CE n. 853/2004;
2) l’Intesa Stato-Regioni del 16 novembre 2006 (rep. Atti 2673/CSR) in materia di adattamenti e di deroghe per l’impiego di latte ovicaprino non rispondente ai parametri microbiologici di cui all’allegato III, sezione IX, del Regolamento CE n. 853/2004.

- Consulta sul sito istituzionale le Linee guida per l’esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell’ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione, ai sensi della normativa comunitaria - SCHEDA n. 18 del P.R.I.C.


Informazione a cura dell'Urp della Sanità

ultimo aggiornamento 22 agosto 2016